CAM ed EPD : l’evoluzione delle dichiarazioni ambientali 

Il trend della normativa nel settore delle costruzioni che pone l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali si sta manifestando in modo sempre più evidente.  A fianco degli strumenti progettuali i principali Protocolli di certificazione stanno infatti chiedendo a monte della filiera informazioni sugli ingredienti chimici dei prodotti che andranno a comporre gli edifici o le componenti di arredo. Ciò con l’obiettivo di stimolare da un lato una maggiore trasparenza e dall’altro ridurre l’uso di sostanze pericolose.

protocolli di sostenibilità come ad esempio il sistema LEED® richiedono pertanto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi che devono essere valutati nei materiali in termini di sostanze chimiche pericolose (REACH) e prove fisiche.

Con Decreto 11 gennaio 2017 il Ministero dell’Ambiente ha inoltre recentemente adottato i nuovi criteri ambientali minimi (cam) nell’ambito della “fornitura e il noleggio di arredi per interni”, “affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici” e “fornitura di prodotti tessili” nell’ambito della pubblica amministrazione.

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Modello Unico Dichiarazione rifiuti (MUD) : la scadenza è il 30 aprile

Il 30 aprile rappresenta la data ultima entro cui le Azienda produttrici di rifiuti nonché i Gestori degli stessi devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione. La compilazione va fatta utilizzando il software messo a disposizione da Ecocerved  e inviando il file generato dal sistema in modalità telematica previa apposizione della firma digitale del dichiarante. Rimane possibile presentare il MUD cartaceo da parte dei produttori di rifiuti che hanno un massimo di sette codici CER e di tre destinatari e trasportatori per ogni singolo codice movimentato.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com


REACH : aggiornata la Candidare List

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche “ECHA” ha recentemente aggiornato l’elenco delle sostanze ritenute estremamente preoccupanti (SVHC) includendo nella lista 4 nuove voci che sono :

– 4,4′-isopropilidenedifenolo (bisphenol A)
– acido nonadecafluorodecanoico (PFDA)
– 4-eptilfenolo, lineare e ramificato (4-HPbl)
– p-(1,1-dimetil-propil)fenolo

Gli importatori o produttori di articoli dovranno pertanto verificare ove necessario il contenuto anche di tali nuove sostanze nei materiali e qualora presenti in concentrazioni > 0,1% scatterà l’obbligo di comunicazione all’utilizzatore in conformità dell’art. 33 del Regolamento REACH ed eventuale notifica ai sensi dell’art. 7.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com


FOOD CONTACT : aggiornato il Reg. 10/2011/CE e la disciplina sanzionatoria

Il 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Reg.(UE) 1416/2016che modifica e rettifica il Reg.(UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare il nuovo Regolamento specifica alcune disposizioni entrate in vigore il 14 settembre 2014 (ad eccezione dell’allegato II) come il significato di “riempimento a caldo”, l’espressione dei limiti di migrazione specifica, l’aggiunta di simulanti per la valutazione di materiali che sono destinati al contatto con gli ortaggi e la frutta.

Viene inoltre modificato l’allegato II del Reg.(UE)10/2011 inerente la migrazione specifica dei metalli con l’aggiunta del parametro Alluminio ( LMS 1 mg/kg) e la modifica dei limiti  dello Zinco da 25 mg/kg a 5 mg/kg (In vigore dal 14 settembre 2018).

Sempre in materia di materiali a contatto con gli alimenti il 10 febbraio 2017  è stato approvato il  Decreto Sanzioni ( D.Lgs.n.29, entrato in vigore il 2 aprile 2017) con l’obiettivo di adeguare l’attuale apparato sanzionatorio vigente per i MOCA, all’assetto normativo del Reg.(UE)1935/2004, del Reg.(UE)2023/2006, e dei regolamenti specifici del settore plastica a contatto con gli alimenti.

Oltre che alla violazione dei requisiti generali, sono ora sanzionate anche la scorretta etichettatura, la mancata o carente rintracciabilità, il mantenimento di un Sistema Qualità, il rispetto  delle Buone Pratiche di Fabbricazione(GMP).

Il mancato rispetto di questi Regolamenti prevede sanzioni variabili da 1500 a 80.000 euro.

Infine il mancato obbligo di comunicazione entro 120 gg (entro agosto 2017) all’autorità competente della tipologia di attività svolta al fine di creare un anagrafe per il controllo ufficiale delle aziende che producono MOCA ( quindi oggetti, imballaggi, macchine, utensili destinati al contatto con gli alimenti) comporta la sanzione da 10.000 a 30.000 euro.

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FORMALDEIDE: nuovi limiti professionali

Con il passaggio della formaldeide da presunto cancerogeno e cangerogeno (gennaio 2016) l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha introdotto un valore limite di esposizione a lungo termine (TLV-TWA) per l’aria in ambiente di lavoro. Tale valore pari a 0,12 mg/mc si aggiunge pertanto al valore a breve termine già vigente che è fissato in 0,37 mg/mc.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: f.antonello@ecamricert.com