Criteri Ambientali Minimi : obbligo di applicazione totale dei CAM
Con la pubblicazione il 5 maggio del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 sul Supplemento ordinario n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.103 sarà obbligatorio a partire dal 20 maggio l’applicazione totale dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare pubbliche di appalto. I CAM pertanto non potranno più essere applicati su una percentuale di valore a base d’asta ma troveranno applicazione per affidamenti di qualunque importo.

Il decreto precisa tuttavia che limitatamente agli appalti inerenti interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono attività di demolizione e ricostruzione, i CAM sono tenuti in considerazioni in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare secondo criteri che verranno definiti dal Ministero dell’Ambiente.
Il monitoraggio e il grado di applicazione dei CAM verrà gestito dall’ANAC ossia l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

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Nuove Linee Guida per i certificati bianchi

Il 4 aprile scorso è entrato in vigore il D.M. del MISE 11 gennaio 2017  “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.
Tra le principali novità l’aggiornarmento delle linee guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica, i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico e l’introduzione di nuovi soggetti.

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Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) : in vigore il Decreto sanzioni

Dal 2 aprile 2017 è pienamente in vigore il D.Lgs. n.29 che introduce il regime sanzionatorio in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e alimenti.
Tale decreto ha soppresso la disciplina sanzionatoria prevista dal DPR 777/1982 e applica le sanzioni per tutte le violazioni del Reg.1935/2004 (in particolare gli art. 3,4,15,17).
Oltre alla violazione dei requisiti generali sono pertanto ora sanzionate anche la scorretta etichettatura, la mancata o carente rintracciabilità, il mantenimento di un Sistema Qualità e il rispetto delle Buone Pratiche di Fabbricazione(GMP).
Molto importante è infine l’obbligo entro l’agosto 2017 di comunicare all’autorità competente la tipologia di attività svolta al fine di creare un anagrafe per il controllo ufficiale delle aziende che producono MOCA. La mancata osservanza di tale comunicazione prevede una sanzione da 10.000 a 30.000 euro.

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FGas: dichiarazione entro il 31 maggio

Il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo entro cui presentare aISPRA la dichiarazione dei gas ad effetto serra presenti nelle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore nonché sistemi fissi di protezione antincendio.
Si evidenzia come l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE n.517/2014 non abbia modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia al di sopra del quale presentare la dichiarazione rimane pertanto fissato in 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra.
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