Entro il 30 aprile 2016 le aziende obbligate dovranno procedere con la compilazione e la presentazione della denuncia annuale rifiuti (MUD) con riferimento ai movimenti eseguiti nel corso del 2015. Le modalità di presentazione sono le medesime dell’anno scorso così come gli importi da versare come diritti di segreteria.

A seguito dell’entrata in vigore il 1 giugno 2015 del Regolamento europeo 1357  e della decisione 955 il Ministero dell’Ambiente ha di recente fornito indicazioni in merito alla compilazione del MUD qualora il cambio di classificazione secondo i nuovi criteri europei abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione.

Il Ministero ha quindi fornito un esempio pratico: supponendo che il produttore abbia caricato a maggio 2015 100 kg di un rifiuto contraddistinto da codice CER 120115 (non pericoloso)  che a seguito dei nuovi criteri di classificazione è divenuto pericoloso con CER 120114 e con tale CER è stato conferito al recuperatore o smaltitore il produttore in questione dovrà compilare una scheda RIF per il codice 120115 indicando la quantità prodotta = 100 e smaltita = 0 e una scheda RIF per il codice 120114 indicando quantità prodotta = 0 e quantità smaltita = 100.

Si evidenza che modifiche alle classi di pericolo non sono rilevanti per il MUD laddove non venga modificato il codice CER.