PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO SANZIONI RELATIVO ALL’ETICHETTATURA ALIMENTARE

Il 15 dicembre 2017 è stato firmato il Decreto Sanzioni relativo alle violazioni delle disposizioni del Reg. (UE) 1169/2011 circa la fornitura di informazioni. In breve lo possiamo chiamare “Regolamento Etichettatura alimentare”.

Il Decreto n. 231/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 febbraio 2018 ed entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione, quindi l’8 maggio 2018.

Gli operatori responsabili del settore alimentare sono tenuti al rispetto del Reg. (UE) 1169/2011 per non incorrere nelle sanzioni previste dal Decreto Lgs.231/2017.

L’ammontare delle sanzioni varia fra i 500,00 e i 40.000,00 euro e riguarda soprattutto la violazione di:

  • trasmissione delle informazioni obbligatorie, anche per le vendite a distanza;
  • omissione dell’indicazione degli allergeni o la loro mancata evidenza;
  • scorretta modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie e mancato rispetto delle dimensioni minime ( 1,2 mm);
  • scorretta denominazione dell’alimento o la scorretta indicazione degli ingredienti, o la mancata segnalazione degli ingredienti in forma “nano”;
  • mancata o scorretta segnalazione del QUID e della quantità netta;
  • mancata o scorretta segnalazione di TMC ,Data di scadenza e data di congelamento;
  • mancate o scorrette segnalazioni del paese di origine o provenienza;
  • scorrette o mancate segnalazioni del titolo alcoolometrico;
  •  mancate o scorrette segnalazioni delle informazioni nutrizionali.

Pesanti sanzioni (da 3.000,00 a 24.000,00 euro) riguardano anche eventuali informazioni volontarie se queste sono presentate in maniera tale da indurre in errore il consumatore o sono ambigue o non supportate da dati scientifici.

Inoltre il Decreto Lgs. 231/2017 esplicita in modo più chiaro anche le informazioni che riguardano l’apposizione del lotto e le indicazioni obbligatorie per i distributori automatici o dei non preimballati. Anche in questi casi sono previste delle sanzioni, comprese fra i 500,00 e i 24.000,00 euro.

Inoltre ricordiamo che in genere le sanzioni applicate alla prima violazione rilevata si calcolano prendendo la cifra più bassa fra il doppio del minimo ed un terzo del massimo.

Qui abbiamo riportato un breve sunto di quanto prevede il decreto ma è necessario approfondire caso per caso.

Per contattarci e chiedere maggiori informazioni clicca QUI