PROGETTO TEMART: CONCLUSI I LAVORI DA PARTE DI ECAMRICERT

Progetto Temart: conclusi i lavori da parte di EcamRicert

Ad un anno e mezzo dall’ingresso nella partnership del progetto TEMART, il laboratorio EcamRicert a Mérieux NutriSciences Company ha portato a termine le proprie attività.

TEMART (progetto finanziato dalla Regione Veneto attraverso il POR/FESR 2014-2020 Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi”) ha visto il coinvolgimento di Ecamricert in uno specifico sottoprogetto per lo studio e la caratterizzazione di particolari materiali per il bio-restauro. In collaborazione con il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di Verona, Venetian Cluster Srl, Orsan International Srl ed RCArt Srl, sono state studiate sia le proprietà antibatteriche che le proprietà antifungine di nuovi formulati di Pavimento San Marco Naturale e Velluti Veneti Microstone. È stata inoltre saggiata l’eventuale implementazione delle proprietà antimicrobiche a seguito di additivazione dei formulati cementizi con nanoparticelle di selenio derivanti da sintesi chimica (SeCheNPs) ovvero di origine biogenica (SeBioNPs).

Al fine di incrociare le proprietà antimicrobiche e antifungine con quelle fisico-meccaniche, EcamRicert a Mérieux NutriSciences Company ha selezionato e provveduto ad occuparsi dei seguenti test:

-              Determinazione del contenuto di aria della malta fresca (UNI EN 1015-7);

-              Determinazione della massa volumica apparente della malta fresca (UNI EN 1015-6);

-              Determinazione della consistenza della malta fresca mediante tavola a scosse (UNI EN 1015-3);

-              Determinazione della resistenza a flessione e compressione della malta indurita (UNI EN 1015-11).

Questi test sono stati utili a verificare le eventuali ripercussioni dovute all’aggiunta negli impasti della sospensione di nanoparticelle di selenio di origine chimica (SeCheNPs).

I risultati hanno potuto dare utili spunti ai leader dei WP che ora stanno traendo le conclusioni del progetto.

Tutti gli esiti saranno approfonditi in un evento virtuale finale nel mese di aprile.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul progetto clicca qui


WEBINAR: L'AUTORIZZAZIONE REACH PER IL CROMO VI

Webinar: l'Autorizzazione REACH per il cromo VI

EcamRicert a Mérieux NutriSciences Company vi invita a partecipare al webinar gratuito di approfondimento, in collaborazione con Normachem Srl, dal tema" l'Autorizzazione REACH per il Cromo VI " che può essere proposto a più destinatari:

  • Aziende metalmeccaniche
  • Aziende galvaniche
  • Tecnici ambientali

In questo appuntamento formativo verrà discusso l'iter di autorizzazione di una sostanza ai sensi REACH e spiegati gli obblighi e le attività previsti per tutti gli utilizzatori di Cromo VI.

Inoltre, verrà trattato il tema della valutazione degli scenari espositivi ai sensi REACH e le regole per impostare una corretta campagna di campionamenti aerodispersi ai sensi della Norma UNI EN 689.

Webinar di approfondimento
L'AUTORIZZAZIONE REACH PER IL CROMO VI 

Venerdì, 05 marzo 2021

Dalle ore 10.00 alle 11.00

ISCRIVITI

 

I RELATORI:

  • Ing. Andrea Meneghini - Direttore Ufficio Tecnico Ambiente Sostenibilità
  • Castellan Tommaso - Technical & Academy Manager 

Termine iscrizioni mercoledì 03 marzo 2021. È necessario confermare la propria adesione cliccando qui

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Newsletter Mensile n. 7 | 2017

RIFIUTI: nuove regole per l’attribuzione dell’HP14
Il Parlamento europeo ha emanato in Regolamento (UE) 2017/997 con il quale vengono definite le nuove regole per l’attribuzione della voce di pericolo HP14 (ecotossico) ai rifiuti. Tali regole che si applicheranno a partire dal 5 luglio 2018 prevedono la ricerca delle sostanze classificate secondo il CLP con frasi H420, H400, H410, H411, H412 e H413. L’ecotossicità al rifiuto verrà assegnata sulla base di formule di sommatoria che terranno conto del tipo di sostanza ecotossica e del superamento di definite percentuali di concentrazione.

Per saperne di più: a.meneghini@ecamricert.com


TERRE E ROCCE DA SCAVO: in vigore la nuova normativa
Dal 22 agosto 2017 è in vigore il DPR 120/2017 che modifica in parte la disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo. Il decreto seppur unisca in un unico documento legislativo le disposizioni precedentemente contenute nel D.L. 161/2012 per i grandi cantieri e nell’art. 41 bis della Legge 98/2013 per i piccoli cantieri, introduce alcune novità. Le principali sono l’obbligo di trasmettere all’ARPAV e al comune del luogo di produzione la domanda di riutilizzo 15 gg prima dell’inizio delle attività di scavo. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal produttore cioè il soggetto la cui attività materiale produce la terra da movimentare. Le analisi vanno condotte anche se il terreno verrà riutilizzato totalmente in sito.

Per saperne di più: a.meneghini@ecamricert.com


MOCA: materiali in alluminio
La Direzione generale dell’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute, tenuto conto dei risultati dello “Studio dell’esposizione del consumatore all’alluminio derivante dal contatto alimentare”, svolto dal Laboratorio nazionale di riferimento dei materiali a contatto con gli alimentidell’Istituto superiore di sanità (ISS), ha chiesto al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, Sezione di Sicurezza alimentare, di esprimere un parere circa la valutazione del rischio derivante dall’utilizzo di materiali a contatto alimentare costituiti da alluminio e sue leghe, per categorie di popolazione particolarmente vulnerabili (bambini e anziani).
Il Comitato ha quindi dato seguito alla richiesta attraverso il Parere N.19 del 3 maggio 2017 con il quale si fornisce ai consumatori alcune informazioni circa l’uso corretto dei materiali contenenti alluminio per tutelare i soggetti che potrebbero essere più esposti agli effetti di tale metallo quali in particolare i bambini piccoli, gli anziani e le donne in gravidanza.
Alcuni di questi accorgimenti consistono nell’evitare graffi ai contenitori, il contatto diretto di alimenti acidi o salati con fogli di alluminio, la conservazione dei cibi per lunghi periodi dopo la cottura in contenitori di alluminio. Il documento inoltre sottolinea come anche i munuali HACCP debbano prendere in considerazione procedure atte a verificare l’uso corretto di materiali che possono venire a contatto degli alimenti.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.camporese@ecamricert.com


CONAI: nuove modifiche agli importi dei contributi ambientali
Con decorrenza 1 gennaio 2018 il Consorzio Nazionali Imballaggi ha previsto un aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta che passerà da 4 €/t a 10 €/t e in plastica passando da 188 €/t a 208 €/t. Anche la procedura forfettaria di dichiarazione sul peso dei soli imballaggi delle merci importate vedrà aumentare il contributo da 49 €/t a 52 €/t.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com


FORMAZIONE: cosmetici e integratori – normative e tecniche analitiche
Ecamricert in collaborazione con l’Ordine Interprovinciale dei Chimici del Veneto ha organizzato per il giorno 19 ottobre 2017 un corso di formazione sul tema nelle normative e delle tecniche analitiche nel campo della cosmesi e degli integratori. L’evento rivolto agli operatori dell’area ricerca & sviluppo nonchè ai responsabili di produzione e controllo della qualità richiamerà i principi generali della normativa vigente per poi affrontare aspetti tecnici e analitici fino ad approfondire l’applicazione delle nanotecnologie alla nutraceutica e alla cosmetica.

Scarica la locandina dell’evento


Newsletter Mensile n. 6 | 2017

SISTRI : disponibile il nuovo manuale operativo
Sul sito ufficiale sistri.it è stato recentemente pubblicato il nuovo manuale operativo che è ora disponibile in versione 1.1. Di particolare interesse per i produttori di rifiuti sono il capitolo 4.6 sul respingimento del rifiuto e il capitolo 4.9 movimentazione del rifiuto senza trasporto. Infine al capitolo 5 del manuale si richiamano alcune procedure particolari tra le quali si evidenzia quella relativa alla gestione delle differenze fra peso dichiarato e peso verificato a destino.
Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.milan@ecamricert.com

Albo gestori rifiuti : nuovi requisiti per il Responsabile tecnico
Con Deliberazione 30 maggio 2017, prot. N.06/Albo/Cn l’Albo gestori ambientali ha definito i requisiti del Responsabile Tecnico nell’ambito della gestione dei rifiuti. La delibera entrerà in vigore a far data 16 ottobre 2017. Tale figura prevista per legge ha il compito di assicurare la corretta applicazione delle norme nel corso delle operazioni di gestione dei rifiuti e attestare l’idoneità dei mezzi destinati al loro trasporto nonché garantire la qualità dei prodotti nel rispetto dell’ambiente e della persona.
Con delibera N.07 l’Albo ha inoltre previsto che il RT sia in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per la verifica dell’idoneità non è più necessario il corso di formazione ma verrà condotto un quiz con 80 domande a risposta multipla. Sono infine previste delle esenzioni per i Responsabili tecnici già nominati all’entrata in vigore delle delibera e per il legale rappresentante che ricopre anche il ruolo di RT.
Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com

CONAI : nuovo modulo 6.2
Dal 1 maggio 2017 il Consorzio Nazionale Imballaggi ha previsto una nuova modulistica per le attività di importazione. La nuova scheda 6.2 sarà facoltativa a partire dalle dichiarazioni di competenza di aprile 2017 e obbligatoria dalle dichiarazioni di competenza luglio 2017. La modifica principale rigaurda la dichiarazione della plastica nella procedura ordinaria. Pe tale materiali infatti il Consorziato deve indicare le quantità richieste distintamente per ciascuna delle tre Fasce contributive (Fascia A – B – C). Qualora non sia in grado di indicare (o comunque non intende farlo) le informazioni richieste distintamente per ciascuna fascia, lo stesso può tenere indistinti i 3 flussi di imballaggi in plastica importati, indicando tutti i quantitativi nell’apposita Fascia C bis.
Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com

Newsletter Mensile n. 5 | 2017

Energia : bando di efficientamento energetico per le PMI del Veneto 
La Regione Veneto ha pubblicato un Bando che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per la Diagnosi Energetica, l'efficientamento energetico e l'installazione di impianti a fonti rinnovabili per le PMI.
Destinatari dell'agevolazione sono le micro, piccole e medie imprese che effettuano interventi "finalizzati al contenimento della spesa energetica, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e alla valorizzazione delle fonti rinnovabili secondo le opportunità di risparmio energetico individuate e quantificate dalla diagnosi energetica". Diagnosi Energetica e relazione tecnica di asseverazione post intervento devono essere eseguite da società E.S.CO. certificate come da decreto legislativo 102/2014.
L'agevolazione è pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile, da un minimo di 30.000 € fino ad un massimo di 150.000 €.
I termini per la presentazione decorrono dal 15 giugno e terminano il 31 luglio. Il bando è a graduatoria.

Per saperne di più: http://www.smartfuture.eu/contributi-pmi-regione-veneto/

Corso di formazione sui Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) 
A due mesi dall’entrata in vigore il D.Lgs. n.29 che introduce il regime sanzionatorio in  materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e in previsione dell’obbligo entro l’agosto 2017 di comunicare all’autorità competente la tipologia di attività svolta al fine di creare un anagrafe per il controllo ufficiale delle aziende che producono MOCA Ecamricert ha organizzato per il giorno 28 giugno un seminario di approfondimento nel corso del quale verranno affrontate le novità normative e fornire indicazioni tecniche e operative per le aziende interessate.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: formazione@ecamricert.com

Sottoprodotto : circolare esplicativa del Ministero
Con Prot. 0007619.30-05-2017 il Ministero dell’Ambiente ha emanato una Circolare esplicativa per l’applicazione del DM 13 ottobre 2016, n.264 in materia di sottoprodotto.
La Circolare in questione non innova in alcun modo la disciplina che regolamenta la gestione del sottoprodotto ma si prefigge l’obiettivo di fornire alcuni chiarimenti interpretativi e specifica che il DM 264 è nato come strumento a disposizione di tutti i soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto anziché come rifiuto.
La Circolare si compone di un Allegato Tecnico – Giurico nel quale si specifica lo scopo del decreto, gli oneri della prova e responsabilità nonché la documentazione contrattuale e tecnica necessaria allo scopo.
Infine a partire dal 12 giugno 2017 le imprese che producono e riutilizzano sottoprodotti potranno iscriversi nell’elenco istituito presso le Camere di Commercio e richiamato all’articolo 10 del regolamento 13 ottobre 2016 n.264.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com

Sicurezza alimentare: micotossina citrinina
Il Regolamento CE 1881 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, è stato integrato con il Regolamento UE n.212/2014 per quanto riguarda i tenori massimi ammessi del contaminante Citrinina negli integratori alimentari a base di riso rosso fermentato con lievito rosso Monascus purpureus.
La Citrinina è una tossina prodotta da miceti e fa parte delle micotossine. Essa si può trovare nei cereali come grano, orzo, riso, avena, granoturco, segale. In particolare nel riso rosso fermentato e nei prodotti in cui questo è un ingrediente.
La stessa specie di miceti che può produrre la citrinina può produrre anche altri tipi di micotossine che quindi possono trovarsi contemporaneamente nello stesso prodotto.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: l.valente@ecamricert.com;

Valutazione dell’attività antibatterica dei materiali: 
I materiali con attività antibatterica sono sempre più diffusi e possono essere utilizzati per rivestire le superfici di oggetti oppure essere incorporati negli oggetti stessi.
L’attività antibatterica di un materiale può essere testata con test microbiologici secondo ISO 22196:2011 Measurement of antibacterial activity on plastics and other non-porous surfaces.
I test possono essere effettuati su molteplici tipi di materiali incluse plastiche, ceramiche, pelli, gomme, acciaio e materiali non porosi.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: l.valente@ecamricert.com;


Newsletter Mensile n. 4 | 2017

Criteri Ambientali Minimi : obbligo di applicazione totale dei CAM
Con la pubblicazione il 5 maggio del Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56 sul Supplemento ordinario n.22 alla Gazzetta Ufficiale n.103 sarà obbligatorio a partire dal 20 maggio l’applicazione totale dei Criteri Ambientali Minimi nelle gare pubbliche di appalto. I CAM pertanto non potranno più essere applicati su una percentuale di valore a base d’asta ma troveranno applicazione per affidamenti di qualunque importo.

Il decreto precisa tuttavia che limitatamente agli appalti inerenti interventi di ristrutturazione, compresi quelli che prevedono attività di demolizione e ricostruzione, i CAM sono tenuti in considerazioni in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare secondo criteri che verranno definiti dal Ministero dell’Ambiente.
Il monitoraggio e il grado di applicazione dei CAM verrà gestito dall’ANAC ossia l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.milan@ecamricert.com

Nuove Linee Guida per i certificati bianchi

Il 4 aprile scorso è entrato in vigore il D.M. del MISE 11 gennaio 2017  “Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica”.
Tra le principali novità l’aggiornarmento delle linee guida per la preparazione dei progetti di efficienza energetica, i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico e l’introduzione di nuovi soggetti.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: info@smartfuture.eu

Materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) : in vigore il Decreto sanzioni

Dal 2 aprile 2017 è pienamente in vigore il D.Lgs. n.29 che introduce il regime sanzionatorio in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e alimenti.
Tale decreto ha soppresso la disciplina sanzionatoria prevista dal DPR 777/1982 e applica le sanzioni per tutte le violazioni del Reg.1935/2004 (in particolare gli art. 3,4,15,17).
Oltre alla violazione dei requisiti generali sono pertanto ora sanzionate anche la scorretta etichettatura, la mancata o carente rintracciabilità, il mantenimento di un Sistema Qualità e il rispetto delle Buone Pratiche di Fabbricazione(GMP).
Molto importante è infine l’obbligo entro l’agosto 2017 di comunicare all’autorità competente la tipologia di attività svolta al fine di creare un anagrafe per il controllo ufficiale delle aziende che producono MOCA. La mancata osservanza di tale comunicazione prevede una sanzione da 10.000 a 30.000 euro.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.camporese@ecamricert.com

FGas: dichiarazione entro il 31 maggio

Il 31 maggio 2017 rappresenta il termine ultimo entro cui presentare aISPRA la dichiarazione dei gas ad effetto serra presenti nelle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore nonché sistemi fissi di protezione antincendio.
Si evidenzia come l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE n.517/2014 non abbia modificato struttura, criteri e contenuti della dichiarazione F-Gas. Il valore soglia al di sopra del quale presentare la dichiarazione rimane pertanto fissato in 3 kg di gas fluorurato ad effetto serra.
Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.milan@ecamricert.com

MUD 2016

Entro il 30 aprile 2016 le aziende obbligate dovranno procedere con la compilazione e la presentazione della denuncia annuale rifiuti (MUD) con riferimento ai movimenti eseguiti nel corso del 2015. Le modalità di presentazione sono le medesime dell’anno scorso così come gli importi da versare come diritti di segreteria.

A seguito dell’entrata in vigore il 1 giugno 2015 del Regolamento europeo 1357  e della decisione 955 il Ministero dell’Ambiente ha di recente fornito indicazioni in merito alla compilazione del MUD qualora il cambio di classificazione secondo i nuovi criteri europei abbia interessato rifiuti che si trovavano in deposito presso il produttore nel momento del cambio di classificazione.

Il Ministero ha quindi fornito un esempio pratico: supponendo che il produttore abbia caricato a maggio 2015 100 kg di un rifiuto contraddistinto da codice CER 120115 (non pericoloso)  che a seguito dei nuovi criteri di classificazione è divenuto pericoloso con CER 120114 e con tale CER è stato conferito al recuperatore o smaltitore il produttore in questione dovrà compilare una scheda RIF per il codice 120115 indicando la quantità prodotta = 100 e smaltita = 0 e una scheda RIF per il codice 120114 indicando quantità prodotta = 0 e quantità smaltita = 100.

Si evidenza che modifiche alle classi di pericolo non sono rilevanti per il MUD laddove non venga modificato il codice CER.


Newsletter mensile n. 3 | 2017

CAM ed EPD : l’evoluzione delle dichiarazioni ambientali 

Il trend della normativa nel settore delle costruzioni che pone l’attenzione sulla riduzione degli impatti ambientali si sta manifestando in modo sempre più evidente.  A fianco degli strumenti progettuali i principali Protocolli di certificazione stanno infatti chiedendo a monte della filiera informazioni sugli ingredienti chimici dei prodotti che andranno a comporre gli edifici o le componenti di arredo. Ciò con l’obiettivo di stimolare da un lato una maggiore trasparenza e dall'altro ridurre l'uso di sostanze pericolose.

protocolli di sostenibilità come ad esempio il sistema LEED® richiedono pertanto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi che devono essere valutati nei materiali in termini di sostanze chimiche pericolose (REACH) e prove fisiche.

Con Decreto 11 gennaio 2017 il Ministero dell’Ambiente ha inoltre recentemente adottato i nuovi criteri ambientali minimi (cam) nell’ambito della “fornitura e il noleggio di arredi per interni”, “affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici” e “fornitura di prodotti tessili” nell’ambito della pubblica amministrazione.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.milan@ecamricert.com;


Modello Unico Dichiarazione rifiuti (MUD) : la scadenza è il 30 aprile

Il 30 aprile rappresenta la data ultima entro cui le Azienda produttrici di rifiuti nonché i Gestori degli stessi devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione. La compilazione va fatta utilizzando il software messo a disposizione da Ecocerved  e inviando il file generato dal sistema in modalità telematica previa apposizione della firma digitale del dichiarante. Rimane possibile presentare il MUD cartaceo da parte dei produttori di rifiuti che hanno un massimo di sette codici CER e di tre destinatari e trasportatori per ogni singolo codice movimentato.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com


REACH : aggiornata la Candidare List

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche “ECHA” ha recentemente aggiornato l’elenco delle sostanze ritenute estremamente preoccupanti (SVHC) includendo nella lista 4 nuove voci che sono :

- 4,4'-isopropilidenedifenolo (bisphenol A)
- acido nonadecafluorodecanoico (PFDA)
- 4-eptilfenolo, lineare e ramificato (4-HPbl)
- p-(1,1-dimetil-propil)fenolo

Gli importatori o produttori di articoli dovranno pertanto verificare ove necessario il contenuto anche di tali nuove sostanze nei materiali e qualora presenti in concentrazioni > 0,1% scatterà l’obbligo di comunicazione all’utilizzatore in conformità dell’art. 33 del Regolamento REACH ed eventuale notifica ai sensi dell’art. 7.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: a.meneghini@ecamricert.com


FOOD CONTACT : aggiornato il Reg. 10/2011/CE e la disciplina sanzionatoria

Il 25 agosto 2016 è stato pubblicato il Reg.(UE) 1416/2016che modifica e rettifica il Reg.(UE) 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. In particolare il nuovo Regolamento specifica alcune disposizioni entrate in vigore il 14 settembre 2014 (ad eccezione dell’allegato II) come il significato di “riempimento a caldo", l’espressione dei limiti di migrazione specifica, l’aggiunta di simulanti per la valutazione di materiali che sono destinati al contatto con gli ortaggi e la frutta.

Viene inoltre modificato l’allegato II del Reg.(UE)10/2011 inerente la migrazione specifica dei metalli con l’aggiunta del parametro Alluminio ( LMS 1 mg/kg) e la modifica dei limiti  dello Zinco da 25 mg/kg a 5 mg/kg (In vigore dal 14 settembre 2018).

Sempre in materia di materiali a contatto con gli alimenti il 10 febbraio 2017  è stato approvato il  Decreto Sanzioni ( D.Lgs.n.29, entrato in vigore il 2 aprile 2017) con l’obiettivo di adeguare l’attuale apparato sanzionatorio vigente per i MOCA, all’assetto normativo del Reg.(UE)1935/2004, del Reg.(UE)2023/2006, e dei regolamenti specifici del settore plastica a contatto con gli alimenti.

Oltre che alla violazione dei requisiti generali, sono ora sanzionate anche la scorretta etichettatura, la mancata o carente rintracciabilità, il mantenimento di un Sistema Qualità, il rispetto  delle Buone Pratiche di Fabbricazione(GMP).

Il mancato rispetto di questi Regolamenti prevede sanzioni variabili da 1500 a 80.000 euro.

Infine il mancato obbligo di comunicazione entro 120 gg (entro agosto 2017) all’autorità competente della tipologia di attività svolta al fine di creare un anagrafe per il controllo ufficiale delle aziende che producono MOCA ( quindi oggetti, imballaggi, macchine, utensili destinati al contatto con gli alimenti) comporta la sanzione da 10.000 a 30.000 euro.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: m.camporese@ecamricert.com


FORMALDEIDE: nuovi limiti professionali

Con il passaggio della formaldeide da presunto cancerogeno e cangerogeno (gennaio 2016) l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) ha introdotto un valore limite di esposizione a lungo termine (TLV-TWA) per l’aria in ambiente di lavoro. Tale valore pari a 0,12 mg/mc si aggiunge pertanto al valore a breve termine già vigente che è fissato in 0,37 mg/mc.

Per approfondimenti e assistenza tecnica: f.antonello@ecamricert.com