CONGLOMERATO BITUMINOSO
Introdotti i requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto
Con l’entrata in vigore del Decreto 28 marzo 2018, n.69 dal 3 luglio sono stati introdotti i criteri secondo i quali i rifiuti costituiti da conglomerato bituminoso e contraddistinti da codice CER 17.03.02 cessano di essere tali e divengono materie prime a tutti gli effetti ossia End of Waste.
Tali requisiti pongono in capo al gestore degli impianti di recupero degli obblighi di tracciabilità e di verifica qualitativa e prestazionale del “granulato di conglomerato bituminoso” ossia del materiale ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti.
Il rispetto di tali requisiti passano attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del produttore dell’EoW e attraverso dei test che devono essere eseguiti ogni 3000 mc di materiale prodotto.
Le prove consistono in analisi chimiche sul tal quale finalizzate a determinare il contenuto di IPA e l’assenza di amianto nonché esecuzione di un test di cessione secondo allegato 3 al DM 5/2/98 e smi. Devono poi essere condotti i test di classificazione secondo le norme EN 933-1 e EN 932-3.
Ecamricert Srl, attraverso i propri laboratori di analisi chimiche e di prove geotecniche, si pone come punto di riferimento per gli impianti di recupero per una corretta applicazione della normativa ed esecuzione delle prove previste dal Decreto n.69.