Come affrontare il nuovo art. 272 bis (Dlgs.152/06)
Gli odori derivanti da attività antropiche possono causare effetti negativi sulla popolazione, infatti attualmente sono considerati inquinanti atmosferici a tutti gli effetti, costituendo in molti casi il fattore limitante alla costruzione/esercizio di varie tipologie di impianti. A questo concorre la forte antropizzazione del territorio (ambiti residenziali – agricoli – industriali spesso prossimi); la normativa ambientale (VIA, AIA, Autorizzazione rifiuti) richiama poi alla prevenzione e riduzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico, ivi incluso quello prodotto da odori. Per questi motivi, gli odori sono soggetti a controllo e regolamentazione in diversi paesi, il che rende necessario l’applicazione di specifiche tecniche per la quantificazione degli impatti odorigeni.
A livello normativo ricordiamo che è intervenuta una modifica del Dlgs 152/2006 che ha ridisegnato la Parte Quinta del decreto citato, ha introdotto ad opera del D.L.vo 183/2017, in base al nuovo articolo 272-bis, una specifica possibilità per la normativa regionale e per le Autorità Competenti, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene. In questo senso, l’intervento operato dal D.L.vo 183/2017 non fa che razionalizzare ed formalizzare una serie di poteri già previsti dalle leggi regionali.
Tali misure di prevenzione e limitazione potranno consistere in valori limite di emissione, espressi in concentrazione volumetrica (come quantità su un volume, che possono essere espresse in O.U.E./m3 o in mg/Nm3), nonché specifiche portate massime (quantità sul tempo, espresse in OUE/s) e concentrazioni massime da definire in sede di autorizzazione. Potranno, inoltre, comprendere prescrizioni relative agli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento, così come l’applicazione di procedure volte a definire, in sede di autorizzazione, i criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno agli stabilimenti.
La misura degli odori viene effettuata mediante analisi in olfattometria dinamica (secondo la norma UNI EN 13725:2004): l’aria di cui si vuole determinare la concentrazione di odore (espressa in UO/mc cioè Unità Olfattometriche per metro cubo) viene campionata e convogliata tal quale in una sacca di materiale inerte, viene portata in laboratorio e senza alcuna fase preparativa intermedia viene sotto posta alla analisi olfattometrica.
Si tratta di una metodica di tipo sensoriale che valuta l’effetto della miscela odorosa utilizzando il naso umano come sensore. Il metodo consente di assegnare ad un campione di aria, un numero che esprime l’intensità’ dell’odore: esso corrisponde al numero di diluizioni necessarie affinché il 50% dei componenti di un gruppo scelto di persone (panel) non percepisca più alcuna sensazione odorosa.
Il campionatore olfattometrico a depressione permette il prelievo dei campioni per la successiva analisi secondo la UNI EN 13725; tale norma sarà oggetto di una prossima revisione (Draft 2019) che sottolinea come l’argomento sia oggetto di particolare attenzione ed estremamente attuale.
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