Speciale Rifiuti
L’anno 2019 era cominciato con la notizia, da molti attesa da tempo, della definitiva abrogazione del SISTRI. Con l’art.6 del D.L. semplificazioni veniva infatti definitivamente soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e l’obbligo del versamento dei relativi contributi annuali. Se da un lato il decreto semplificazioni ha reso reale quanto molte aziende attendevano da tempo dall’altro con l’approvazione definitiva della legge di conversione del medesimo il Ministero dell’Ambiente ha istituito un nuovo sistema di tracciabilità che prenderà il nome di REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE e verrà gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente. Tale registro per essere operativo necessita di un decreto di futura emanazione all’interno del quale verranno fornite le indicazioni in merito ai tempi e alle modalità di registrazione.
Oltre che il Registro Elettronico con l’introduzione dell’art. 194 bis nel Testo Unico Ambientale è prevista in un prossimo futuro la tenuta e la compilazione del registro di carico e scarico e del formulario in “formato digitale”. Anche in questo caso la predisposizione in formato digitale degli adempimenti relativi ai registri e ai formulari digitali è rimandata ad un decreto di futura emanazione.
Ma quando allora potranno entrare in vigore il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e la tenuta/compilazione dei documenti in formato digitale?
La direttiva europea n.851/2018 in materia di rifiuti prevede all’art. 35 in capo ai produttori di rifiuti pericolosi e ai gestori l’obbligo di mettere a disposizione delle autorità di controllo i dati relativi alla gestione dei rifiuti attraverso “registri elettronici”. Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri della Comunità Europea entro il 5 luglio 2020. Ecco pertanto che tale data potrebbe rappresentare a livello nazionale il termine entro il quale il Ministero dell’Ambiente istituirà la tenuta digitale dei registri e dei formulari nonché l’operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.