Comunicazione periodica alle autorità competenti per sostanze pericolose

Il decreto legislativo n.102/2020 ha implementato l’art. 271 inserito nella Parte Quinta del Testo Unico Ambientale con il comma 7 bis. Tale comma si pone l’obiettivo di sostituire “qualora tecnicamente ed economicamente possibile” le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) secondo il Regolamento REACH.

I Gestori degli impianti in esercizio e autorizzati alla data del 28 agosto 2020 dovranno presentare una relazione nella quale specificare quali sostanze pericolose di cui sopra sono utilizzate nei cicli produttivi da cui si originano le emissioni e come tali sostanze possono essere sostituite e in quali tempi.

Sulla base di tale relazione, l’autorità competente potrà richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

Al fine di consentire alle Aziende interessate di adempiere a quanto previsto dall’art.271 comma 7 bis, l’Amministrazione provinciale di Vicenza ha predisposto una apposita modulistica con la quale comunicare i prodotti che sono classificati come cancerogeni, tossici e mutageni o estremamente preoccupanti secondo il Regolamento REACH, in quali fase produttive sono impiegati e quali sono le alternative agli stessi.

La data ultima entro la quale inoltrare la relazione agli enti interessati è fissata al 28 agosto 2021.

Per qualsiasi domanda e/o approfondimento scrivere direttamente all’indirizzo a.meneghini@ecamricert.com (Ing. Meneghini)