Emissioni in atmosfera – comunicazione variazione gestione stabilimento

Con l’introduzione del comma 11-bis all’art. 269 del Testo Unico Ambientale dal 22 agosto 2020, la variazione del Gestore dello stabilimento deve essere comunicata dal nuovo gestore all’autorità competente entro dieci giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall’atto che la produce.

Il Gestore” è inteso come «la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell’applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate» dal d. lgs. n. 152/2006.

La procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

Le variazioni che comportano l’obbligo di comunicazione sono le seguenti:

  1. cambio ragione sociale e p.IVA;
  2. cambio ragione sociale e stessa p.IVA;
  3. stessa ragione sociale e cambio p.IVA;
  4. cambio del legale rappresentante solo se azienda individuale

Il mancato rispetto delle tempistiche di cui sopra comporta l’applicazione da parte della Provincia competente di una sanzione amministrativa pari ad un terzo della sanzione prevista, vale a dire 333,33 euro.