Nuovi Cam per Arredi: Il Regolamento Reach quale strumento di conformità

 

Con il Decreto del 3 luglio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha modificato l’allegato 1 del decreto 11 gennaio 2017 concernente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni.

Le modifiche apportate sono essenzialmente due. La prima riguarda le parti metalliche che possono venire a contatto diretto o prolungato con la pelle. Nella versione precedente tali componenti non dovevano essere placcate con cadmio, nichel e cromo esavalente. Nella nuova versione la restrizione è limitata al solo cadmio. La seconda modifica invece riguarda i pannelli di legno riciclato. Nella tabella 3.2.3. contenente l’elenco di sostanze che non devono essere presenti la voce “creosoto” è stata sostituita con “creosoto Benzo(a)pyrene”.

I CAM si inseriscono pienamente nell’ambito dello sviluppo dell’economia circolare e della sostenibilità dei prodotti.

Approvati nel 2011 essi stabiliscono i criteri minimi affinché un appalto pubblico possa essere definito verde e possa contribuire a ridurre gli impatti ambientali degli articoli acquistati in un ottica di ciclo di vita. Gli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione (GPP) sono resi obbligatori dal Codice degli appalti.

Oltre che requisiti di tracciabilità e di riutilizzo dei materiali, i CAM prevedono tassativamente l’assenza nelle componenti di arredo di specifiche sostanze chimiche e in particolare di sostanze “estremamente preoccupanti” (SVHC) ai sensi del REACH, EC 1907/2006. Il Regolamento si afferma pertanto sempre più come lo strumento attraverso il quale verificare e valutare la sostenibilità dei materiali in un contesto mondiale di protezione e salvaguardia della salute e dell’ambiente.

Per approfondimenti: consulenzareach@ecamricert.com